Si rende noto che la legge di stabilità 2016 ha apportato importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli; tra l’altro, a partire dal corrente anno, l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado non è più assimilabile ad abitazione principale ai fini dell’esenzione IMU e TASI, pertanto, le appena citate imposte saranno dovute anche se in misura ridotta.
Invero, la legge di stabilità 2016 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, la lett. Oa) in virtù della quale la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Di seguito i link di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportano le novità sostanziali:
- http://www.amministrazionicomunali.it/iuc/iuc_2016.php;
- http://www.amministrazionicomunali.it/iuc/comodato_gratuito.php
L’ufficio Tributi resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Il Responsabile dell’Area
D.ssa Anna Maria Deias