Tabella dei giochi proibiti


L’articolo 110 comma 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18-6-1931 n. 773 prevede che: “In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.” Per semplificare il procedimento di esposizione, i titolari delle attività per le quali il Comune è competente al rilascio della licenza, per adempiere alle previsioni di cui all’art. 110 relative alla tabella dei giochi proibiti, possono scaricare autonomamente la tabella approvata dal Questore. La copia della tabella vidimata dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 195 c.2 del R.D. 06/05/1940 n. 635, è custodita presso l’Ufficio Tributi, Patrimonio e Commercio. La tabella dei giochi proibiti (art. 110 T.U.L.P.S.) deve essere esposta in luogo visibile nell’esercizio. F.to Dott.ssa Daniela Usai Responsabile del Settore Commercio, Patrimonio e Commercio






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