ordinamento degli uffici


Art.26 - Il Segretario comunale

  1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge, che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni e del presente Statuto, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
  2. Il Segretario è tenuto al rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
  3. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione. Oltre al parere sulle proposte di deliberazione, esprime il parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso delle riunioni di Giunta. Esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultati. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
  4. Al Segretario sono inoltre affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
  5. In particolare, il Segretario:
    a)- partecipa alle sedute degli organi collegiali delle commissioni e degli altri organismi a cui sia tenuto a partecipare per legge. Se richiesto, partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne;
    b)- cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge;
    c)- formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;
    d)- cura la trasmissione di atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e nella bacheca e l'esecutività di provvedimento ad atti dell'ente.
  6. Il Segretario può rogare, nell'esclusivo interese dell'Amministrazione, i contratti.

Art.27 - Attribuzioni del Segretario

  1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non sono espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
  2. In particolare, il Segretario adotta i seguenti atti:
    a)- predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
    b)- organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;
    c)- presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
    d)- adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti di gestione a contenuto vincolato, anche a rilevanza esterna, che la legge e lo Statuto non riservano agli organi elettivi del Comune;
    e)- verifica della fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
    f)- verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli ufficie del personale ad essi preposto;
    g)- sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;
    h)- autorizzazione di missioni, prestazioni straordinarie, congedi e permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
    i)- adozione di provvedimenti di mobilità interna, con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
    j)- contestazione di addebiti, proposta di provvedimenti disciplinari, adozione delle sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari;
    l)- liquidazione compensi e indennità agli amministratori e al personale, ove siano già determinate per legge e regolamento;
    m)- presidenza dell'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
    n)- ricevimento dell'atto di dimissioni del Sindaco;
    o)- ricevimento della mozione di sfiducia costruttiva;
    p)- riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delledeliberazioni della Giunta comunale da sottoporre al controllo eventuale.
  3. Il Segretario può delegare, di volta in volta, con specifici provvedimenti, i responsabili dei servizi per i compiti di cui alla lettera (h) del secondo comma del presente articolo.
  4. Per la verifica dei risultati conseguiti e la disciplina della relativa responsabilità si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art.28 - Il Vice segretario

  1. Il Segretario comunale è sostituito nei casi di vacanza, assenza o impedimento, da un Vice segretario, nominato dalla Giunta fra il personale comunale in servizio appartenente alla qualifica funzionale apicale del Comune.

Art.29 - Segreteria particolare

  1. La Giunta può incaricare un dipendente delle funzioni di segretario particolare del Sindaco e dell'Esecutivo.
  2. Detto dipendente viene svincolato per tutto il tempo dell'incarico dal settore di appartenenza e resta a disposizione del Sindaco e della Giunta, conservando il trattamento economico della qualifica rivestita.
  3. Inoltre il medesimo può essere autorizzato a svolgere lavoro straordinario per l'assistenza ai predetti organi, con semplice atto deliberativo della Giunta, fino al limite massimo consentito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.30 - Organizzazione degli uffici e del personale

  1. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina, in base a criteri di economia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, la dotazione del personale e l'organizzazione degliuffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, i diritti, i doveri e le sanzioni, le modalità organizzative della commissione di disciplina. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllospettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativaè attribuita al Segretario ed ai esponsabili dei servizi.
  2. Il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.
  3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
  4. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
    a)- organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
    b)- analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e delgrado di efficacia dell'attività svoltada ciascun elemento dell'apparato;
    c)- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
    d)- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
  5. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione della struttura interna.

Art.31 - Incarichi a tempo determinato

  1. La Giunta può ricoprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, posti di responsabile dei servizi o degli uffici di alta specializzazione.
  2. Il contratto, da stipularsi unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.
  3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva, commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonchè alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.
  4. Per tutta la durata del contratto, sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale nonchè, salvo diversa disciplina di contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

Art.32 - Funzioni di direzione

  1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzazione di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.
  2. Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
  3. La funzione di direzione comporta la emanzione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti e quanto altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
  4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
  5. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il dipendente responsabile del perseguimento degli obiettivi.
  6. Tale dipendente è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Anche i soggetti che per l'Ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obiettivo programmato.

Art.33 - Conferenza dei responsabili dei servizi

  1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal Segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
  2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i responabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie e attuative.
  3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art.34 - Relazioni sindacali

  1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'Ente previa deliberazione del Consiglio ove occorra procedere a variazioni di bilancio.
  2. Le disposizioni degli accordi di cui al primo comma in materie riservate alla potestà normativa del Comune vengono sottoposte all'esame del Consiglio per le conseguenti determinazioni.
  3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'Ente lo prevedano devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento consiliare che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'Ente.

Art.35 - Collaborazioni esterne

  1. La Giunta comunale, con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari prestazioni.
  2. Il regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

Art.36 - Responsabili dei procedimenti

  1. Il regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale determina, perciascun tipo di procedimento, l'ufficio responsabile della istruttoria ed il Comune provvede a dare adeguata pubblicità a tale circostanza. Tutti gli atti dovranno essere siglati dal responsabile dell'istruttoria e dall'eventuale addetto cui sono stati assegnati.
  2. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato. Fino a quando non sia stata effettuata tale assegnazione e dopo che sia stata revocata, è considerato responsabile del procedimento il responsabile dell'unità organizzativa.
  3. Il responsabile del procedimento:
    a)- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissiblità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
    b)- accerta d'ufficio i fatti ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
    c)- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
    d)- trasmette gli atti al Segretario comunale per l'adozione del provvedimento finale.

Art.37 - Partecipazione al procedimento
 

  1. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informarne gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione. Qualunque soggetto cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento ha facoltà di intervenire nel procedimento, indipendentemente dalla comunicazione.
  2. Anche nelle ipotesi di cui al comma precedente, resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
  3. La comunicazione deve indicare:
    a)- l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
    b)- l'oggetto del provvedimento promosso;
    c)- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    d)- l'ufficio dove prendere visione degli atti.
  4. I soggetti interessati al procedimento hanno diritto:
    a)- di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.51.8;
    b)- di presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del provvedimento.
  5. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del comma precedente, l'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio del diritto dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Art.38 - Commissione di disciplina

  1. E' istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco, che la presiede, dal Segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale.
  2.  



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