servizi


Art.39 - Forme di gestione dei servizi

  1. Il Comune, per conseguire obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi.
  2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
    a)- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
    b)- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    c)- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
    d)- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
    e)- a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati.
  3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
  4. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
  5. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia,la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra a forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comune, vero consorzio.
  6. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.
  7. A seguito delle risultanze derivanti dell'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

Art.40 - Aziende speciali e istituzioni

  1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali ed istituzioni per la gestione dei servizi produttivi e dei servizi sociali.
  2. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di persona lità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
  3. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
  4. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, oltre al direttore, che ha la responsabilità gestionale. Gli amministratori sono nominati dal Consiglio omunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e mprovateesperienze di amministrazione. Le proposte di nomina sono corredate da un curriculum, nel quale deve essere comprovata la specifica competenza di amministrazione del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Il direttore dell'istutuzione è nominato dalla Giunta comunale.
  5. Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta per validi e giustificati motivi, o cessati dalla carica per altra causa, provvede, nella stessa seduta, il Consiglio su proposta della Giunta.
  6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  7. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
  8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
  9. I revisori dei conti del Comune esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica della gestione.
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