associazionismo e partecipazione
Art.55 - Principi generali
- Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.56, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
- I relativi criteri generali vengono stabiliti dal regolamento.
Art.56 - Associazioni
- Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Comune:
a)- registra, previa istanza degli interessati, le associazioni cheoperano nel territorio;
b)- sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
c)- garantisce la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
d)- può affidare ad associazioni e comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni;
e)- consente la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati alla materia che ne abbiano fatto richiesta.
Art.57 - Organismi di partecipazione
- Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, all'interno dei quali può essere prevista la sua compartecipazione diretta, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
Art.58 - Incentivazione
- Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, concedendo locali con criteri che tendano ad evitare contrasti e competizioni tra i beneficiari.
Art.59 - Referendum consultivo
- Il Consiglio Comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare, anche su richiesta del 20% degli elettori, l'indizione di referendum consultivi interessanti, di norma, tutto il corpo elettorale, in tutte le materie di esclusiva competenza comunale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.
- Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento degli istituti di partecipazione i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, e le modalità organizzative della consultazione.
Art.60 - Diritto di accesso
- Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
- Il Sindaco ha facoltà, compatibilmente con la legge 241/90, di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.
Art.61 - Diritto di informazione
- Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- L'ente deve, di norma, valersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- L'informazione deve essere esatta, tempestiva,inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7 agosto 1990 n.241.
- Il Comune garantisce adeguata pubblicità alle riunioni degli organismi dell'Ente al fine di coinvolgere la popolazione ad interessarsi della cosa pubblica oltre che a salvaguardare i propri interessi.
Art.62 - Difensore civico
- Il Comune istituisce l'Ufficio del difensore civico ai sensi dell'art.8 della legge 142/90.
- L'elezione, le prerogative ed i mezzi nonchè i rapporti con il Consiglio Comunale sono indicati nei successivi artt. 63, 64, 65 e 66.
Art.63 - Nomina
- Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
- Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
- Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Art.64 - Incompatibilità e decadenza
- La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
- Non può essere nominato difensore civico:
a)- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica diconsigliere comunale;
b)- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
c)- i ministri di culto;
d)- gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o apartecipazione pubblica nonchè di enti o impreseche abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essere a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e)- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
f)- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune. - Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
Art.65 - Mezzi e prerogative
- L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali comunali dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario.
- Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadinisingoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del terriorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
- Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art.66 - Rapporti con il Consiglio
- Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
- In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.
Art.67 - Indennità di funzione
- Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.
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