associazionismo e partecipazione


Art.55 - Principi generali

  1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.56, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
  2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal regolamento.

Art.56 - Associazioni

  1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Comune:
    a)- registra, previa istanza degli interessati, le associazioni cheoperano nel territorio;
    b)- sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
    c)- garantisce la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
    d)- può affidare ad associazioni e comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni;
    e)- consente la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati alla materia che ne abbiano fatto richiesta.

Art.57 - Organismi di partecipazione

  1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
  2.  L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, all'interno dei quali può essere prevista la sua compartecipazione diretta, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art.58 - Incentivazione

  1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, concedendo locali con criteri che tendano ad evitare contrasti e competizioni tra i beneficiari.

Art.59 - Referendum consultivo

  1. Il Consiglio Comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare, anche su richiesta del 20% degli elettori, l'indizione di referendum consultivi interessanti, di norma, tutto il corpo elettorale, in tutte le materie di esclusiva competenza comunale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.
  2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
  3. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento degli istituti di partecipazione i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, e le modalità organizzative della consultazione.

Art.60 - Diritto di accesso

  1.  Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
  2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
  3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
  4. Il Sindaco ha facoltà, compatibilmente con la legge 241/90, di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.

Art.61 - Diritto di informazione
 

  1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
  2. L'ente deve, di norma, valersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
  3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva,inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
  4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
  5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7 agosto 1990 n.241.
  6. Il Comune garantisce adeguata pubblicità alle riunioni degli organismi dell'Ente al fine di coinvolgere la popolazione ad interessarsi della cosa pubblica oltre che a salvaguardare i propri interessi.

Art.62 - Difensore civico

  1. Il Comune istituisce l'Ufficio del difensore civico ai sensi dell'art.8 della legge 142/90.
  2. L'elezione, le prerogative ed i mezzi nonchè i rapporti con il Consiglio Comunale sono indicati nei successivi artt. 63, 64, 65 e 66.

Art.63 - Nomina
 

  1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
  2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
  3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art.64 - Incompatibilità e decadenza

  1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
  2. Non può essere nominato difensore civico:
    a)- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica diconsigliere comunale;
    b)- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
    c)- i ministri di culto;
    d)- gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o apartecipazione pubblica nonchè di enti o impreseche abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essere a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
    e)- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
    f)- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
  3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art.65 - Mezzi e prerogative

  1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali comunali dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario.
  2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadinisingoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del terriorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
  3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
  4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
  5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
  6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
  7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art.66 - Rapporti con il Consiglio
 

  1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
  2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
  3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

 Art.67 - Indennità di funzione

  1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.
  2.  



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