esercizi di vicinato non alimentariChe cos'è:La legge regionale 18 maggio 2006 n. 5 definisce "Esercizi di vicinato" quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare. Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 114/98, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, c. 1, l. d) cit., di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune. Requisiti:Il locale deve avere destinazione d'uso commerciale, deve possedere conformità del locale alle norme igienico sanitarie, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e occorre dimostrare la titolarità del locale Dove:UFFICIO SUAP VILLAPUTZU ORARI PER IL PUBBLICO: Come:E' necessaria una comunicazione al Comune per: liquidazione merci;sospensione temporanea inf. ai 12 mesi;subingresso; deroga alla chiusura domenicale o festiva;variazione del legale rappresentante o delegato; variazione ragione sociale; cessazione. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara: La noramtiva non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende o espone le proprie opere dell’ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l’oggetto della loro attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative. Documentazione:Concessione edilizia Normativa:06.10.2000 "Intervento sostitutivo nei confronti della regione Sardegna, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal D.lgs 31.03.1998" http://www.comune.villaputzu.ca.it L'indirizzo web di questo procedimento è: http://www.comune.villaputzu.ca.it/modules.php?name=Procedimenti&pa=showpage&pid=48 |