esercizi di vicinato alimentari


Che cos'è:

L’art. 4 comma 2 della L.R. 5/2006 definisce Esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. La superficie di vendita è l’area destinata all’esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.


Requisiti:

  • Non aver riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.
  • Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale.
  • Non aver riportato, nel quinquennio precedente l’inizio dell’esercizio dell’attività, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte), 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio),513 bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) c.p. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio di alimenti previsti da leggi speciali.
  • Non essere stati sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
  • Non essere stati dichiarati falliti (inibizione dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per cinque anni).
  • Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
  • Nel caso di società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività.
  • aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale.
  • Aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS (requisito richiesto per la sola commercializzazione di prodotti alimentari)
  • essere stato iscritto nell’arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
  • Conformità del locale alle norme igienico sanitarie, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi.
  • 2 Il locale deve avere destinazione d'uso commerciale.

N.B.

I requisiti professionali possono essere posseduti anche da un soggetto specificatamente preposto all'attività commerciale; in caso di impresa individuale, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare dell'impresa.
L'attività' può essere iniziata solo decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
Ai sensi del decreto n.739/1 del 28 febbraio 2007 sono esentati dalla frequenza del corso professionale previsto dall’art.2 della L.R. 5/2006 coloro che sono in possesso di laurea in: medicina e veterinaria.
Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva.


Dove:

UFFICIO SUAP VILLAPUTZU
Piazza Marconi, 1
tel. 070997013
fax 070997075
e-mail:

ORARI PER IL PUBBLICO:
Mattina: dal Lunedì al Giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Pomeriggio: Mercoledì dalle 15:30 alle 17:30


Come:

L’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara: a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge e il settore merceologico; b) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso e di agibilità dei locali; c) l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio. Il procedimento (semplificato od autocertificato) si applica quando per l’avvio dell’attività è prevista la realizzazione dei locali commerciali (richiesta di concessione edilizia e successiva richiesta di agibilità dei locali)o il loro cambio di destinazione d’uso (laddove quei locali non esistano ancora od abbiano una destinazione d’uso non commerciale). Negli altri casi è necessaria solo la comunicazione al Comune di avvio dell’attività e la successiva comunicazione alla CCIAA per l’iscrizione al Registro Imprese. 

Modulo DUAAP e CHECKLIST


Documentazione:

  • Concessione edilizia
  • Agibilità dei locali
  • Parere di conformità anticendio (sul progetto)
  • Parere sanitario preventivo sul progetto edilizio - ASL
  • Comunicazione Comune commercio

Normativa:

DPCM 06.10.2000 "Intervento sostitutivo nei confronti della regione Sardegna, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal D.lgs 31.03.1998"
D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 art. 4 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"
L. 15.03.1997 n. 59 art. 4
DPR 07.12.2000 n. 440 " Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447"
DPR 20.10.1998 n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi"
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
L.R. 18.05. 2006 n.5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali"


Questo procedimento è stato stampato da: Il Sito del Comune di Villaputzu
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