locali da ballo


Che cos'è:

Sono considerate sale da ballo i locali aperti al pubblico destinati esclusivamente al ballo, gestiti in forma imprenditoriale, ove si offrono alla clientela produzioni di carattere artistico musicale, dietro il pagamento di un corrispettivo. Rientrano in tale categoria circoli, sale di audizione, night-club, scuole di danza caffè concerto, cafè-chantant, discoteche, auditorium per musica e simili.


Requisiti:

  • Iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande da parte del titolare o del preposto dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, o di un suo delegato.
  • Non aver riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.
  • Non aver riportato condanna per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona, estorsione, rapina.
  • Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale.
  • Non aver riportato, nel quinquennio precedente l’inizio dell’esercizio dell’attività, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte), 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio),513 bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) c.p. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio di alimenti previsti da leggi speciali.
  • Non essere stati sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
  • Non essere stati dichiarati falliti (inibizione dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per cinque anni).
  • Iscrizione alla Camera di commercio
  • Il locale deve avere caratteristiche costruttive tali da consentire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita, direttamente sulla strada.
  • Titolarità del locale o delle aree.

Dove:

UFFICIO SUAP VILLAPUTZU
Piazza Marconi, 1
tel. 070997013
fax 070997075
e-mail:

ORARI PER IL PUBBLICO:
Mattina: dal Lunedì al Giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Pomeriggio: Mercoledì dalle 15:30 alle 17:30


Come:

Il cittadino che vuole aprire un locale da ballo deve presentare la richiesta di apertura con allegata la documentazione necessaria.

Modulo DUAAP e CHECKLIST


Documentazione:

  • Commissione comunale di vigilanza
  • Licenza di esercizio pubblico spettacolo art. 68 e 69 T.U.L.P.S.
  • Sorvegliabilità dei locali
  • Agibilità dei locali
  • Parere sanitario preventivo sul progetto edilizio - ASL
  • Parere di conformità anticendio (sul progetto)
  • Licenza comunale

Normativa:

L. 05.01.1996 n. 25 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia
D.M 17.12.1992 n. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
L. 25.08.1991 n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento dei pubblici esercizi"
RD 06.05.1940 n. 635. Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
COMUNE Regolamento comunale per pubblici spettacoli
DPR 07.12.2000 n. 440 " Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447"
DPR 20.10.1998 n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi"
D.Lgs. 26.02.1999 n. 60 "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti"
Art. 666 Cod.Pen. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
RD 18.06.1931 n. 773. Artt. 88, 110 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza