L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha approvato il nuovo regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno.
A partire dal 2018 l’imposta di soggiorno si applica per il periodo compreso tra il primo marzo ed il 31 ottobre, durante il quale i turisti che pernotteranno presso le strutture ricettive (alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere) dovranno pagare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura, che dovrà poi versare tale importo al Comune. 
Si precisa che per strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere s’intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, camper service, aree attrezzate/sosta camper, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, boat&breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Villaputzu.
 
SOGGETTO PASSIVO
È soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive, di cui sopra, che si trovano nel territorio del comune di Villaputzu e non risulta iscritto all’anagrafe di Villaputzu.
I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, co. 5-ter del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96 del 2017, e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, co. 5-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96 del 2017.

GLI IMPORTI DELIBERATI DA APPLICARE SONO I SEGUENTI:
Euro 0,50 al giorno per persona nelle strutture alberghiere;
Euro 0,40 al giorno per persona nelle strutture ricettive extra-alberghiere;
Euro 0,30 al giorno per persona nelle strutture ricettive all’aria aperta;
Euro 0,30 al giorno per persona nel caso di locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui punti precedenti.
 
SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA I SOGGETTI INDICATI NELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO:
gli iscritti all’anagrafe dei residenti del comune di Villaputzu;
i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e  sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
 
OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Villaputzu entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.
Per la comunicazione dei dati relativi alle presenze presso le strutture ricettive, dovrà essere utilizzata l’apposita area dedicata all’imposta di soggiorno sul portale internet, presso cui ogni operatore ricettivo avrà avuto cura di iscriversi.
Il gestore è tenuto:
informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale, che sarà fornito dall’ufficio tributi del Comune;
riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
segnalare all’Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta.
I soggetti responsabili degli obblighi tributari dovranno conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
 
TRASMISSIONE DATI IMPOSTA DI SOGGIORNO
Tutti gli operatori sono invitati ad inviare le informazioni, riguardanti la propria attività, attraverso l’apposita modulistica posta a disposizione dall’ufficio tributi, il quale provvederà alla registrazione del singolo utente al fine di creare un profilo per l’accesso nell’area riservata sul portale internet, dedicato all’imposta di soggiorno per ogni singolo operatore turistico.
A seguito di tale registrazione l’utente riceverà una mail contenente le proprie credenziali di accesso e una comunicazione via e-mail descrittiva di quanto è tenuto a compiere per la riscossione dell’imposta. A riguardo verrà inviata all’utente registrato:
la locandina (2 versioni 4 lingue) che dovrà essere esposta presso la struttura ricettiva al fine di portare a conoscenza dei propri ospiti gli estremi normativi dell'imposta di soggiorno. Sarà cura dell’utente indicare, nel riquadro relativo alla tipologia a cui appartiene la propria struttura ricettiva, l’importo previsto per la stessa;
un manuale utente, che spiega puntualmente le operazioni da compiere per la comunicazione al comune delle presenze e per il versamento del tributo. Nel manuale sono, inoltre, riepilogate le scadenze da ricordare;
una copia del "ModelloA" da far compilare ai soggetti esenti per le motivazioni previste dal regolamento comunale sull'Imposta di Soggiorno. Si precisa che il modulo andrà fatto compilare esclusivamente agli utenti esenti per motivi NON anagrafici e andrà conservato presso la struttura ricettiva;
una copia del "modello 21" che dovrà essere compilato e inviato al comune entro il 31 gennaio di ogni anno, in riferimento all'anno solare precedente.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
I soggetti, entro il termine di ciascun soggiorno, corrisponderanno al gestore della struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato, l’importo complessivo dovuto a titolo d’imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva provvederà alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al comune di Villaputzu. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore della struttura dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al comune a titolo d’imposta di soggiorno, secondo le scadenze previste dal regolamento comunale.
Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente n. 13625, codice IBAN IT 87 V 01015 86411 000000013625 o tramite versamento sul conto corrente postale n.16185092 codice IBAN IT43 P076 0104 8000 0001 6185 092 intestati al Comune di Villaputzu. In entrambi i casi dovrà essere specificata la causale del versamento.
 
IL CONTO DI GESTIONE MODELLO 21
Scadenza – modalità di presentazione e di compilazione
I gestori della strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. maneggio) di pubblico denaro. (da ultimo Delibera Corte dei Conti del 18 febbraio 2018).
L’agente contabile, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione.
A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 ( Modelo 21 - Conto di gestione).
Il comune, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, deve a sua volta inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.
Nel Conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre dell'anno precedente e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune (es: entro il 31 gennaio 2019 presentare il Conto di gestione 2018 con le somme riscosse dal 01/03/2018 al 31/10/2018).

SCADENZA DI PRESENTAZIONE
Entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno precedente.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva:
consegnandolo direttamente presso l’ufficio Protocollo del comune di Villaputzu, dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 13:00 e solo il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 18 ;
inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal Gestore, al seguente indirizzo: Comune di Villaputzu – Settore Tributi – Imposta di soggiorno, via L.Da Vinci snc, 09040 Villaputzu; 
solo per chi è dotato di Firma Digitale l'invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it
ATTENZIONE: NON È AMMESSO l’invio del Conto della gestione tramite fax o modalità diversa da quelle indicate sopra.
 
CONTENUTO DEL CONTO DI GESTIONE
Come già indicato, nel Conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre dell'anno precedente e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune .
Il Gestore dovrà scaricare direttamente il "Modello 21-Conto di gestione" che dovrà compilare in tutte le sue parti e presentare all'Ufficio Tributi secondo le modalità sopra riportate.
 
COME COMPILARE IL MODELLO 21 - Conto di gestione
Il Conto della gestione disponibile riporta le seguenti informazioni:
N. ordine: in questo campo deve essere inserito il numero progressivo per ogni riga compilata;
Periodo e oggetto della riscossione: in questo campo vengono riportate le singole mensilità oggetto di dichiarazione (campo precompilato);
Estremi riscossione – Ricevuta n. : in questo campo deve essere inserito il numero totale degli arrivi di ciascun mese, così come riportato dal Gestore in ogni dichiarazione mensile trasmessa;
Estremi riscossione – Importo: in questo campo deve essere inserito l'importo dichiarato dal gestore in sede di dichiarazione mensile. Deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso presso i soggetti passivi dell'Imposta di soggiorno. Occorre compilare poi il campo dell'importo Totale.
Versamento in Tesoreria - Quietanza: in questo campo deve essere inserita l'indicazione del numero CRO o VCYL identificativo del riversamento effettuato a favore del Comune (rilevabile dalle contabili bancarie/postali);
Versamento in Tesoreria - Importo: in questo campo deve essere inserito l'importo della somma riversata mensilmente, che deve corrispondere all'importo dichiarato con la medesima periodicità. Occorre compilare poi il campo dell'importo Totale.
 Il Gestore deve inoltre indicare in fondo a sinistra del modello:
il n. di registrazioni: è il numero delle righe compilate, quindi l'ultimo numero progressivo indicato nella colonna “n. ordine”;
il n. di pagine compilate: è il numero di pagine compilate, intese come facciate (se si compila un foglio in fronte e retro il n. di pagine da indicare è 2);
la data di sottoscrizione  che non può essere successiva al termine ultimo di presentazione ( es: 31 gennaio 2019 per il Conto di gestione 2018)
Infine deve apporre la propria firma in originale sotto l'indicazione “Agente contabile”.
 
Il "Visto finale di regolarità" e la sottoscrizione del "Responsabile del Servizio finanziario", non devono essere compilati e sottoscritti dal Gestore , ma esclusivamente dal Comune.
 
Qualora vi fossero discordanze nei dati riportati nel conto della gestione è necessario indicarle dettagliatamente nel campo NOTE. Nel campo NOTE è inoltre possibile per il gestore indicare qualsiasi informazione ritenga utile al fine della corretta identificazione delle somme riscosse, dichiarate e riversate al Comune.
 
 Il Responsabile del Settore Tributi
F.to Dott.ssa Daniela Usai
 


Allegati :  locandina_francese_tedesco.pdf
  locandina_ita_eng.pdf
  manualeutente.pdf
  MODELLO-21.pdf
  ModuloA_esenzione.pdf
  REGOLAMENTOIMPOSTADISOGGIORNO.pdf
  impostasoggiorno_raccoltainformazioni_3_.pdf



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