finanza e contabilità
Art.41 - Principi e criteri
- La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
- Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie, trasferite nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica ed ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delletasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.
- Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi, interventi ed obiettivi, affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica.
- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
- I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economia e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art.42 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti
- Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e dei contratti, attenendosi alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano.
Art.43 - I revisori dei conti
- Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i revisori dei conti. I revisori, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco di una S.p.A.
- Il consiglio dei revisori è nominato nei modi e tra le persone indicate dalla legge che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale e che non siano parenti affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica.
- Il regolamento di contabilità potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
- I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili per una sola volta. I revisori hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta e possono formulare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica. La revoca e la decadenza dell'ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti, all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie deduzioni. La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio e che sia iscritto al ruolo dei R.U.C.
- Gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti sono definiti dal regolamento di contabilità con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. Nello stesso regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
Art.44 - Sostituzione dei revisori
- In caso di cessazione per qualsiasi causa della carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.
Art.45 - Svolgimento delle funzioni
- Il collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
- Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili nonchè la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
- Essi sono tenuti a presentare al Consiglio, per il tramite dell'assemblea anzidetta, ogni sei mesi, e comunque tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo,il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge; presenzia alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.
- I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione
Art.46 - Controllo di gestione
- Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonchè scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e delle misure per eliminarli.
- Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, il Segretario comunale, avvalendosi dei responsabili dei servizi, dovrà periodicamente riferire alla Giunta circa l'andamento dei servizi e delle attività con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.
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