finanza e contabilità


Art.41 - Principi e criteri

  1. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
  2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie, trasferite nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica ed ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delletasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.
  3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi, interventi ed obiettivi, affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
  4. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica.
  5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
  6. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economia e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
  7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art.42 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

  1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e dei contratti, attenendosi alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano.

Art.43 - I revisori dei conti

  1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i revisori dei conti. I revisori, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco di una S.p.A.
  2. Il consiglio dei revisori è nominato nei modi e tra le persone indicate dalla legge che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale e che non siano parenti affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica.
  3. Il regolamento di contabilità potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
  4. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili per una sola volta. I revisori hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta e possono formulare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica. La revoca e la decadenza dell'ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti, all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie deduzioni. La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio e che sia iscritto al ruolo dei R.U.C.
  5. Gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti sono definiti dal regolamento di contabilità con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. Nello stesso regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art.44 - Sostituzione dei revisori

  1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica. 

Art.45 - Svolgimento delle funzioni

  1. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
  2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili nonchè la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
  3. Essi sono tenuti a presentare al Consiglio, per il tramite dell'assemblea anzidetta, ogni sei mesi, e comunque tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
  4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo,il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge; presenzia alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.
  5. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione

Art.46 - Controllo di gestione

  1. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonchè scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e delle misure per eliminarli.
  2. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, il Segretario comunale, avvalendosi dei responsabili dei servizi, dovrà periodicamente riferire alla Giunta circa l'andamento dei servizi e delle attività con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.
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