norme finali e transitorie


Art.68 - Entrata in vigore e modifica dello Statuto

  1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. A.S.
  2. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% degli elettori per proporre al Consiglio Comunale modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
  3. Dopo l'entrata in vigore, un osservatorio dell'attuazione dello Statuto, costituito da consiglieri comunali e rappresentanti degli organismi di partecipazione, verificherà la coerenza dello Statuto con le esigenze della popolazione.
  4. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 142 dell'8.6.90 restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
  5. Copia del presente Statuto sarà inviato a tutti i nuclei familiari.
  6.  



Condividi su: Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su GooglePlus