norme finali e transitorie
Art.68 - Entrata in vigore e modifica dello Statuto
- Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. A.S.
- Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% degli elettori per proporre al Consiglio Comunale modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
- Dopo l'entrata in vigore, un osservatorio dell'attuazione dello Statuto, costituito da consiglieri comunali e rappresentanti degli organismi di partecipazione, verificherà la coerenza dello Statuto con le esigenze della popolazione.
- Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 142 dell'8.6.90 restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
- Copia del presente Statuto sarà inviato a tutti i nuclei familiari.
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