TASI - Tributo per i servizi indivisibili


Che cos'è:

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale.  


Requisiti:

 La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo precedente del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
L’ex coniuge a cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell’ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all’intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l’assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.


Dove:

 UFFICIO TRIBUTI, PATRIMONIO E COMMERCIO
Via Leonardo da Vinci snc 2°piano
070 997013
fax 070 997075
ufficio.tributi@comune.villaputzu.ca.it

ORARIO E GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO:
Mattina: Lunedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Pomeriggio: Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

 

 B) DOVE RIVOLGERSI:
RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI, PATRIMONIO E COMMERCIO Dott.ssa Daniela Usai
Via Leonardo da Vinci snc 2°piano
070 997013
fax 070 997075
ufficio.tributi@comune.villaputzu.ca.it


ORARIO E GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO:
Mattina: Lunedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Pomeriggio: Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00


Come:

Il tributo per i servizi indivisibili TASI è riscosso in autoliquidazione da parte dei contribuenti.
I cittadini effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, secondo le scadenze semestrali del 16 giugno e del 16 dicembre.
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2012 e successive modificazioni, e da quanto disposto dal presente regolamento comunale.
Il tributo dovuto è determinato applicando, per ciascun immobile, alla base imponibile l’aliquota corrispondente. 2. L’aliquota di base della TASI è fissata dalla legge all’1 per mille.
Per facilitare i contribuenti nel calcolo dell'IMU e della TASI sarà possibile calcolare gli importi e stampare i modelli F24 di pagamento sul sito www.amministrazionicomunali.it . 


Tempistica:

SCADENZA DELLA DOMANDA
16 giugno-16 dicembre 


Costi:

- con il modello F24 in banca o in posta

L’importo della TASI va arrotondato all’euro per difetto se i centesimi della cifra sono 49, per eccesso se i centesimi sono più di 49. 


Normativa:

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e da quanto disposto dal Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione commissariale con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 17/07/2014 e modificato con deliberazione commissariale con i poteri di
Consiglio Comunale n. 7 del dell’11/05/2015.